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ATTI CONTRARI ALLA PUBBLICA DECENZA - ESPOSIZIONE DEL CORPO NUDO SULLA PUBBLICA SPIAGGIA - COSTITUISCE VIOLAZIONE ALL'ART. 726 C.P.

( Cassazione - Sezione Terza Penale - Sent. n. 3557/2000 - Presidente U. Papadia - Relatore C. Grillo )

FATTO E DIRITTO
Con la sentenza indicata in premessa, il Tribunale di Massa assolveva "perché il fatto non costituisce reato" H.R.H. dalla contravvenzione di cui all'art. 726 c.p., accertata il 21/8/95, "per avere compiuto in luogo pubblico atti contrari alla pubblica decenza denudandosi sulla spiaggia al cospetto di più persone".

Secondo il giudicante, tale condotta non era penalmente censurabile in quanto "la persona nuda in stato di quiete ... non costituisce in base ai moderni costumi di vita atto contrario alla pubblica decenza".

Propone ricorso il Procuratore Generale della Repubblica, lamentando l'erronea interpretazione della legge penale e l'illogica motivazione della gravata decisione, avendo il giudicante confuso la condotta integrante il delitto di atti osceni con quella richiesta per la configurazione della contravvenzione in questione, giacché "la pubblica decenza va riferita all'atto turpe o sconcio che si pone in contrasto con le più elementari regole di educazione".

All'odierno dibattimento il P.G. conclude come riportato in epigrafe.
Il ricorso è fondato.

La linea di demarcazione tra gli atti osceni e quelli indecenti, non sempre di facile individuazione, ha fornito agli interpreti la possibilità di affermare che i primo offendono la verecondia sessuale, suscitando nell'osservatore sensazioni di ripugnanza o di desideri erotici, ma sempre comunque toccando la sfera degli interessi sessuali lato sensu, mentre i secondi ledono semplicemente quel complesso di regole etico-sociali attinenti al normale riserbo ed alla elementare costumatezza, potendo generare - se non anche disgusto - quanto meno disagio, fastidio, riprovazione.

E' indispensabile, quindi, ai fini della determinazione delle categorie dell'osceno e degli atti contrari alla pubblica decenza, che il giudice individui il vero sentimento della collettività in un determinato momento, in conformità alla progressiva evoluzione del modo di pensare della maggior parte dei cittadini.

Orbene, nel compiere tale accertamento - ad avviso del Collegio - ben possono essere utilizzati come parametri di valutazione del modificarsi dei costumi sul territorio nazionale, contrariamente a quanto affermato da qualche decisione ormai datata di questa Corte, i mezzi di comunicazione ed informazione (televisione, giornali, cinema) ed anche le mode, intese come costumi o comportamenti diffusi e generalmente accettati o tollerati, in quanto "specchio del comune sentire". Peraltro tali parametri non vanno considerati astrattamente, ma devono necessariamente essere rapportati allo specifico contesto in cui è accaduto il fatto ed alle particolari modalità di esso.

Per quanto concerne il "nudo integrale", oggetto del presente procedimento, ovviamente non accompagnato da atteggiamenti erotici o pruriginosi di cui lo esibisce, si osserva che esso - con riferimento al sentimento medio della comunità, ai valori correnti della coscienza sociale ed alle reazioni dell'uomo medio normale - si presta a differenti valutazioni proprio a seconda del contesto in cui si pone.
E' evidente che non può considerarsi indecente, ad esempio, la nudità integrale di un modello o di un artista in un'opera teatrale o cinematografica, ovvero in un contesto scientifico o didattico, o anche di un naturista in una spiaggia riservata ai nudisti o da essi solitamente frequentata, mentre invece suscita certamente disagio, fastidio, riprovazione chi fa mostra di sé, ivi  compresi gli organi genitali, in un tram, in strada, in un locale pubblico, o anche in una spiaggia frequentata da persone normalmente abbigliate.

In particolare, l'esibizione su una spiaggia non appartata degli organi genitali, benché in stato di "quiete", secondo la colorita definizione del giudicante, diversamente da quella del seno nudo femminile, che ormai da vari lustri è comportamento comunemente accettato ed entrato nel costume sociale, costituisce sicuramente, secondo questa Corte, un atto lesivo dell'attuale comune sentimento di riserbo e costumatezza. Tant'è vero che, nella fattispecie in esame, furono proprio gli altri bagnanti a sollecitare l'intervento della polizia, certamente disturbati dalla visione che ad essi si presentava.

Pertanto, nonostante la prossimità del termine prescrizionale del contestato reato, la decisione gravata deve essere annullata.

PER QUESTI MOTIVI
la Corte annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Massa. 


Testo tratto dal sito ufficiale del Ministero della Giustizia:  http://www.giustizia.it/cassazione/giurisprudenza/cass/3557sen_00.html
 


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