| SENTENZA A SEGUITO DI DIBATTIMENTO Artt 544 e segg. 
- 549 C.P.P.SENTENZA N. 20564 IN DATA 10/10/2000 DEPOSITATA IL 24/11/00
 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANOll tribunale di 
La Spezia il Dott. Brusacà ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento 
penale CONTRO CANALE GABRIELE, nato a Genova il 20/02/1945, residente a Genova, 
Viale Canepa n.15/10 elett.te dom.to c/o Avv. Roberto Santamaria foro Genova PRESENTE 
LIBERO IMPUTATO della contravvenzione di cui all'art. 726 c.p. per avere, denudandosi 
in spiaggia pubblica, compiuto atti contrari alla pubblica decenza. Acc.to in 
Vernazza il 13/07/97. CONCLUSIONI Il Pm chiede che venga affermata la penale responsabilità 
dell'imputato e chiede la condanna alla pena di lire 300.000 di ammenda
 
 
 FATTO E DIRITTO
 CANALE Gabriele veniva tratto a giudizio con decreto 
del GIP - a seguito di rituale opposizione a decreto penale di condanna - in data 
22/12/99 per il reato di cui a rubrica. In dibattimento - svoltosi alla presenza 
dell'imputato - venivano escussi i testi di cui alle liste tempestivamente presentate 
dalla parti; all'esito poi delle conclusioni rassegnate dalle parti, il Tribunale 
decideva come da dispositivo del quale dava lettura alle parti presenti in udienza. 
Risulta dall'esame di tutti i testi sia del PM, Maresciallo Salines, sia della 
difesa, Veneri ed Omizzolo, che l'imputato si trovava il giorno del fatto nella 
spiaggia di Guvano completamente nudo, come molte altre persone; quella spiaggia 
pur non essendo certificata come spiaggia per nudisti, viene frequentata consuetudinariamente 
da persone praticanti il naturismo e nudismogià da molti anni; per l'accesso in 
spiaggia si deve percorre un sentiero estremamente disagevole per circa 40 minuti 
ovvero tramite una galleria buia; non si può arrivare casualmente presso il lido 
dalla strada; vi è una pacifica convivenza tra i nudisti e gli altri frequentatori 
della spiaggia. A parere del giudicante nel fatto contestato all'imputato, nudismo 
integrale in quella specifica località, non sussistono gli estremi dell' atto 
contrario alla pubblica decenza, intesa come quella condotta che vulnera l'insieme 
di regole minime di convivenza e decoro che improntano il vivere sociale comunemente 
riconosciuto in un certo momento storico. E' un dato acquisito il ritenere l'esistenza 
di una evoluzione del costume che si traduce nella tolleranza e tollerabilità 
nei confronti del nudismo inserito nella più generale pratica del naturismo. L'aumento 
di coloro che lo praticano comporta un aumento di chi, pur non praticandolo, lo 
ammette o comunque non ne è disturbato o turbato nel proprio senso pudore o della 
riservatezza. Non si può inoltre prescindere da una valutazione dell'intero contesto 
fattuale in cui il fatto si è svolto, perché ben altro può essere il disvalore 
dell'esposizione in una spiaggia comunemente accessibile di intensa frequentazione, 
rispetto all'esposizione in un lido appartato normalmente frequentato da soggetti 
amanti del nudismo. La giurisprudenza di merito si è ormai attestata su univoche 
posizioni riconoscendo come atti contrari alla pubblica decenza solo quelli che 
ledono le regole etiche sociali attinenti al normale riserbo e alla elementare 
scostumatezza, sì da produrre disagio, fastidio e riprovazione avuto riguardo 
ai comuni parametri di valutazione, rapportati allo specifico contesto e alle 
particolari modalità del fatto (Cass. sez. III 20.3.2000 n° 3557).
 Appare 
evidente - continua la suprema Corte - che non può considerarsi indecente la nudità 
integrale di un naturista in una spiaggia riservata ai nudisti o da essi solitamente 
frequentata come nel caso che ci occupa.
 La sempre più diffusa tolleranza 
verso condotte "diverse", purchè non lesive delle altrui libertà, costituisce 
discriminante di condotte che fino a non molto tempo fa avrebbe invece costituito 
ipotesi di reato perché generante nella collettività media un senso di fastidio 
e di menomazione psicologica della libertà.
 Il nudismo integrale, praticato 
nelle forme del caso di specie, perde quel carattere di offensività del sentimento 
di decoro e riserbo. L'imputato deve, pertanto, essere assolto per l'insussistenza 
del fatto.
 P. Q. M. Il Tribunale in composizione monocratica visto l'art. 
530 CPP
 ASSOLVE
 CANALE Gabriele dal reato 
a lui ascritto perché il fatto non sussiste. Fissa in giorni45 il termine per 
il deposito della sentenza.
 La Spezia, 10 ottobre 2000
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