Girando nei Borghi Italiani

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Vademecum Denuncia.
La Legge italiana non vieta espressamente il nudismo. La Corte di Cassazione ha stabilito che non è reato nei luoghi in cui è consuetudine. Se tuttavia si viene denunciati ecco cosa fare per far valere i propri diritti.

Istruzioni in caso di denuncia.
Il naturismo NON e' espressamente vietato dalla Legge italiana e viene praticato su molte spiagge. Estremamente importante è stata la sentenza della Corte di Cassazione n.3557 del marzo 2000 in cui si sancisce definitivamente che il naturismo non è reato nei luoghi in cui è consuetudine.
In un'altra sentenza (n. 1765 del 2000 ) la Corte di Cassazione ha ribadito che "la nudità ... sfugge a qualsiasi rilevanza penale ... in particolari contesti settoriali (per es. di tipo naturista o salutista). "
A questa si e' aggiunta una recente sentenza di piena assoluzione del tribunale di La Spezia.
Puo' tuttavia capitare di venire denunciati per presunta violazione dell'art. 726 del codice penale, ossia per aver commesso atti contrari alla pubblica decenza.

Se si e' fatto naturismo in un luogo adatto, si hanno ottime probabilita' di non subire nessuna conseguenza, purche' si scriva al piu' presto una lettera al Giudice (scarica gratuitamente il lettore PDF) per informarlo dei sani principi che sono alla base del Naturismo. E' questo un atto semplicissimo, ma importantissimo per il buon esito. E' questo un atto semplicissimo, ma importantissimo per il buon esito.

Indagini.
Per prima cosa tenere ben presente che con la denuncia non si e' imputati, ma solo indagati. Chiunque informato sui fatti deve far pervenire al PM, normalmente per lettera, (scarica gratuitamente il lettore PDF) informazioni ritenute utili sul luogo in cui veniva praticato il naturismo, in modo da chiarire che si trattava di luogo adatto e in cui il naturismo era ormai consuetudine. La lettera va spedita subito dopo la denucia, dopo essersi accertati quale sia la Procura di competenza.
E' importante capire che se non si fa nulla, ovvero se non si si scrive nessuna lettera, si ricevera' a casa l'invito ad estinguere il reato mediante oblazione di 141,00 euro, ovvero meta' della massima pena (103,00 euro), piu' le spese. Infatti il Giudice non avra' nessun elemento per stabilire che non si e' colpevoli.
Rivolgetevi all'Anita, che come associazione può essere determinante per poter fornire nel modo più corretto tutte le informazioni agli inquirenti.

Se, grazie alla "famosa" lettera si e' evitata la richiesta di oblazione, il PM trasmette gli atti al GIP chiedendo:
1. la archiviazione del caso se ritiene che quanto segnalato non rappresenti reato;
2. L'emissione di decreto penale di condanna, se invece e' ancora convinto che si sia commesso un reato.

Archiviazione.
Quando il Gip accetta la richiesta di archiviazione del Pm il procedimento penale si esaurisce. E' accaduto, ad esempio, a San vincenzo (LI) nel 1993 dove le denuncie sono state archiviate, grazie anche all'intervento dell'Anita, perchè il nudismo non è stato considerato un reato.
Ottenere una copia del decreto di archiviazione è molto importante perchè può risultare utile in casi analoghi.

Decreto penale di condanna.
Il GIP emette un decreto di condanna (di norma 50-100 Euro, senza la menzione sul certificato penale). Si può accettare di pagare o altrimenti fare opposizione entro 15 giorni e chiedere di essere ascoltati in giudizio. In udienza dal Pretore viene discussa la vicenda. E' possibile, anzi quasi certa, l'assoluzione con formula piena, come accaduto nel 1995 a poi ancora nel 2000 ad alcuni naturisti denunciati a Guvano, in provincia di La Spezia.

 


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Autore Fabio Montagnani
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Ultimo aggiornamento il 1 Giugno 2017
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